Impugna i diritti acquisiti con il tuo editore prima che sia troppo tardi

Via Franco Abruzzo

Per interrompere la prescrizione dei diritti contrattuali acquisiti pubblichiamo due faxsimile della lettera da inviare all’editore per raccomandata entro il 23 gennaio prossimo. Chiesto alla Fnsi di mettere al centro del congresso nazionale di Bergamo e dell’azione postcongressuale tutte le azioni possibili, d’intesa con sindacati, partiti e associazionismo, per correggere gli effetti nefasti della legge 183 e ripristinare i diritti cancellati da questa normativa. IN CODA il testo della legge 183/2010 con un’analisi dell’ufficio legale della Fnsi.

Un Direttivo del Sindacato dei giornalisti del Veneto è stato dedicato alla legge 183/2010, il cosiddetto “Collegato lavoro”. La relazione è stata tenuta dal legale del Sindacato veneto, Luisa Miazzi, che ha spiegato nel dettaglio i contenuti della norma ai giornalisti veneti accorsi numerosi alla riunione. Era presente al completo la Consulta dei Cdr che si stanno mobilitando per far fronte alla grave situazione che, causa questa legge, penalizza centinaia di precari e freelance solo nel Veneto.


E’ necessario infatti interrompere la prescrizione dei diritti acquisiti entro il 23 gennaio con lettera raccomandata. A questo proposito è stata già predisposta un fax simile, che è pubblicato qui sotto. Il Sindacato comunica che “per effetto di una modifica legislativa entrata in vigore il 24.11.2010 (ovvero la Legge 183/2010, il cosiddetto Collegato Lavoro) è necessario che siano impugnati, con lettera che deve pervenire all’Editore entro il 23.01.2010, tutti i contratti a termine fino a oggi intercorsi e scaduti, così come le forme di collaborazione autonoma a tempo determinato (naturalmente, comprese quelle che si siano periodicamente rinnovate perché legate a un contratto a termine). Il Collegato Lavoro dispone, inoltre, che la causa con cui si impugnano i contratti scaduti sia inoltrata entro 270 giorni dall’entrata in vigore della Legge e, quindi, entro il 23.08.2011. Per quanto riguarda, invece, i contratti a termine e le collaborazioni autonome in essere l’impugnazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza”.

I facsimili dei documenti