Qualche chiarimento sui contributi pubblici a giornali, radio e televisioni locali.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nell’ambito della riforma dell’editoria.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016.

Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

  1. cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
  2. imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;
  3. enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
  4. imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
  5. imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
  6. associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;
  7. imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento.

Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di copie vendute.

Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori.

Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito.

Lo schema di decreto sarà trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.