{"id":15420,"date":"2009-12-22T12:34:54","date_gmt":"2009-12-22T11:34:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/?p=15420"},"modified":"2009-12-22T12:34:54","modified_gmt":"2009-12-22T11:34:54","slug":"la-costituzione-e-il-web-2-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2009\/12\/22\/la-costituzione-e-il-web-2-0\/","title":{"rendered":"La Costituzione e il Web 2.0"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.corriere.it\/politica\/09_dicembre_21\/costituzione-web-censura-facebook-social-network-marco-orofino_86b96f00-ee22-11de-9127-00144f02aabc.shtml\">Via Corriere della Sera<\/a><\/p>\n<blockquote><p>La Carta offre gi\u00e0 tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti. Libert\u00e0 di comunicazione e Costituzione &#8211; La \u201clibert\u00e0 di comunicazione\u201d \u00e8 disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l\u2019art. 15 e l\u2019art. 21.<\/p>\n<p>La prima norma costituzionale \u2013 l\u2019art. 15 \u2013 riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale \u2013 l\u2019art. 21 \u2013 riconosce a \u201ctutti\u201d il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realt\u00e0 ci\u00f2 non \u00e8 vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019ambito di applicazione, l\u2019art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cio\u00e8 di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L\u2019art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volont\u00e0 soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non \u00e8 idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell\u2019art. 21 ed \u00e8 considerata comunicazione al pubblico.<\/p>\n<p>I limiti alla censura &#8211; Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell\u2019art. 15, il Costituente ha previsto che la libert\u00e0 e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cio\u00e8 previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice \u201ccon le garanzie previste dalla Legge\u201d<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Via Corriere della Sera La Carta offre gi\u00e0 tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti. Libert\u00e0 di comunicazione e Costituzione &#8211; La \u201clibert\u00e0 di comunicazione\u201d \u00e8 disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l\u2019art. 15 e l\u2019art. 21. La prima norma costituzionale \u2013 l\u2019art. &#8230; <a title=\"La Costituzione e il Web 2.0\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2009\/12\/22\/la-costituzione-e-il-web-2-0\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su La Costituzione e il Web 2.0\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,6],"tags":[435,2155,548,364],"class_list":["post-15420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti","category-internet","tag-costituzione","tag-internet","tag-liberta","tag-web-20"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15420"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15422,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15420\/revisions\/15422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}