{"id":27936,"date":"2012-01-04T01:46:18","date_gmt":"2012-01-04T00:46:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/?p=27936"},"modified":"2012-01-04T01:46:18","modified_gmt":"2012-01-04T00:46:18","slug":"pubblicisti-brava-gente-update","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2012\/01\/04\/pubblicisti-brava-gente-update\/","title":{"rendered":"Pubblicisti brava gente &#8211; update"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=8059\" target=\"_blank\">Franco Abruzzo nota che qualcosa non quadra<\/a> <a href=\"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2012\/01\/02\/pubblicisti-brava-gente\/#.TwOf8SM32po\" target=\"_blank\">nell&#8217;intervento del presidente ODG sulla questione dei pubblicisti<\/a><\/p>\n<blockquote><p>Chi ha frequentato le facolt\u00e0 di giurisprudenza o di Scienze politiche sostiene nel primo anno l\u2019esame di Diritto costituzionale o di Diritto pubblico e, quindi, sa perfettamente che le leggi hanno un cappello che guida la lettura di tutto l\u2019articolato. Questo principio \u00e8 stato rispettato dal Governo Berlusconi quando ha varato il dl 138\/2001 convertito dal Parlamento con la legge 148\/2001. Questa legge \u00e8 importante perch\u00e9 contiene un articolo 3, comma 5, che disegna la pi\u00f9 radicale riforma degli ordinamenti professionali dopo 30 anni di dibattito. Va letto in simbiosi con le direttive comunitarie che dal 1988 in poi richiedono ai professionisti una laurea almeno triennale e un \u201cesame attitudinale\u201d (equivalente al nostro esame di Stato previsto dall\u2019articolo 33, V comma, della Costituzione, per \u201cl\u2019abilitazione all\u2019esercizio professionale\u201d). E\u2019 altres\u00ec noto che le direttive comunitarie prevalgano sulla normativa interna o nazionale. Per quanto riguarda l\u2019Ordine dei giornalisti l\u2019Europa ne ha previsto la legittimit\u00e0 (in http:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=5828) al pari della Corte costituzionale (sentenza 11\/1968 in http:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=5813).<\/p>\n<p>Oggi Enzo Iacopino, con un lunghissimo articolo, omissivo in alcune parti essenziali, tenta di dimostrare che i dl 138, 183 e 201\/2011 non parlano dell\u2019esame di stato e scrive testualmente nell\u2019articolo pubblicato qui sotto: \u201cLa legge in vigore prevede l\u2019abrogazione delle norme esistenti solo nelle parti che sono in conflitto con le lettere da a) a g) dell\u2019articolo 33 (?, ndr) comma 5. Il legislatore non ha scritto, ad esempio, che vengono abrogate le norme che siano in contrasto con quanto previsto dall\u2019articolo 33 (?, ndr) comma 5 fino alla lettera g) compresa. Ma solo con quanto dettato dalle lettere da a) a g). Il primo capoverso del comma 5, dunque, non \u00e8 richiamato: era questo che faceva riferimento all\u2019esame di Stato ed \u00e8 questo che aveva indotto i colleghi pubblicisti ad una ribellione sacrosanta, che ho cercato di rappresentare al presidente Monti, pubblicamente nel corso della conferenza stampa e, sia pur brevemente, in privato\u201d. Ma cosa dice il preambolo\/premessa denominato \u201ccomma 5\u201d? Eccone il testo:<!--more--><\/p>\n<p>\u201cCOMMA 5. Fermo restando l&#8217;esame di Stato di cui all&#8217;articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l&#8217;accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralit\u00e0 di offerta che garantisca l&#8217;effettiva possibilit\u00e0 di scelta degli utenti nell&#8217;ambito della pi\u00f9 ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princ\u00ecpi:\u2026\u201d. (Le 4 leggi 2011 sulle professioni sono in http:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=7691).<\/p>\n<p>Il comma 5 si colloca come preambolo o premessa rispetto ai principi che seguono dalla lettera a) alla lettera g). Non \u00e8 possibile slegare la premessa dai principi, perch\u00e9 altrimenti non si capirebbe il riferimento al tirocinio (=praticantato) se non si lega all\u2019esame di stato che \u00e8 la conclusione logica del tirocinio medesimo (che non \u00e8 richiesto ai pubblicisti). Da queste considerazioni si comprende che Iacopino ha tentato, fallendo, una operazione elettorale per salvare la sua cadrega sorretta dai consiglieri nazionali pubblicisti dell\u2019Ordine (in http:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=7982). I passaggi cruciali della riforma delle professioni delineata nei dl 138, 183 e 201\/2011 sono questi:<\/p>\n<p>AA) l&#8217;accesso alla professione \u00e8 libero e il suo esercizio \u00e8 fondato e ordinato sull&#8217;autonomia e sull&#8217;indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;<\/p>\n<p>A) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 138 (13 agosto 2012, ndr);<\/p>\n<p>B) rimane in vigore (ovviamente) l&#8217;esame di Stato di cui all&#8217;articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l&#8217;abilitazione all\u2019esercizio professionale e per l\u2019eccesso alle professioni intellettuali regolamentate;<\/p>\n<p>C) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l&#8217;istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l&#8217;istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. (Detti organi sono noti come \u201cConsigli di disciplina\u201d);<\/p>\n<p>D) scompaiono le tariffe. Il compenso spettante al professionista \u00e8 pattuito per iscritto all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico professionale;<\/p>\n<p>E) nascono le societ\u00e0 tra professionisti (stp), che potranno essere indifferentemente societ\u00e0 di persone, societ\u00e0 di capitali e societ\u00e0 cooperative. Tale societ\u00e0 dovr\u00e0 evidenziare la sua particolare natura rispetto alle societ\u00e0 \u201cnormali\u201d apponendo, nella ragione sociale, l\u2019espressione \u201csociet\u00e0 tra professionisti\u201d. I soci della Stp potranno essere: \u2022professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi; \u2022professionisti di Stati UE; \u2022soggetti non professionisti \u201csoltanto per prestazioni tecniche\u201d; \u2022soggetti non professionisti che diventano soci della Stp \u201cper finalit\u00e0 di investimento\u201d, cio\u00e8 i soci di capitale. La legge non dice nulla, invece, sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti.<\/p>\n<p>F) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;<\/p>\n<p>G) a tutela del cliente, il professionista \u00e8 tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale;<\/p>\n<p>H) la pubblicit\u00e0 informativa, con ogni mezzo, &#8211; avente ad oggetto l&#8217;attivit\u00e0 professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni -, \u00e8 libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;<\/p>\n<p>I) la disciplina del tirocinio per l&#8217;accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 formativa e il suo adeguamento costante all&#8217;esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovr\u00e0 essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l&#8217;accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potr\u00e0 essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potr\u00e0 essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell&#8217;Istruzione, Universit\u00e0 e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;<\/p>\n<p>L) Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali &#8211; in contrasto con i princ\u00ecpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138\/2011 &#8211; sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provveder\u00e0 a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400<\/p>\n<p>Il comma 5 dell\u2019articolo 3 del dl 138\/2011 (convertito dalla legge 148\/2011) letto unitariamente d\u00e0 per scontato che l\u2019accesso a tutte le professioni intellettuali \u00e8 vincolato al superamento dell\u2019esame di Stato previsto dall\u2019articolo 33 (V comma) della Costituzione (equivalente alla prova attitudinale di cui alla direttiva comunitaria n. 89\/48\/CEE oggi assorbita nel dlgs 206\/2007). Finora era stato tenuto sotto traccia il vero problema che tormenta il Consiglio nazionale dell\u2019Ordine dei Giornalisti: i pubblicisti, che, in base al comma 5 citato, non hanno futuro. Se \u00e8 vero che l\u2019accesso alle professioni \u00e8 vincolato al superamento dell\u2019esame di Stato &#8211; (per i giornalisti professionisti \u00e8 cos\u00ec in base agli articoli 29 e 32 della legge 69\/1963 come interpretati dalla II sezione del Consiglio di Stato con il parere 2228 depositato il 7 maggio 2002; n della sezione 448\/2001) -, i pubblicisti scompaiono dalla vita dell\u2019Ordine dopo 83 anni dalla istituzione giuridica di questa figura avvenuta con il Rd 384\/1928. Il presidente del Consiglio nazionale stenta a comprendere che, dopo il dl 138\/2011 e il varo dei connessi decreti attuativi, ai Consigli regionali dell\u2019Ordine sar\u00e0 vietato procedere alla iscrizione di nuovi pubblicisti. Questo discorso regge anche se prima del 13 agosto 2012 non verr\u00e0 varato il dpr sui giornalisti perch\u00e9 dal giorno successivo decadranno automaticamente (art. 33 del dl 201\/2011) tutte le norme attuali (presenti nella legge 69\/1963) in contrasto e in conflitto con i principi fissati nel comma 5 dell\u2019articolo 3 del dl 138\/2011: parliamo dell\u2019elenco dei pubblicisti e della normativa deontologica che dovr\u00e0 essere trasferita ai \u201cConsigli di disciplina\u201d. Il problema \u00e8: qual \u00e8 il destino degli attuali iscritti all\u2019Albo dei pubblicisti? Le risposte empiriche (e pratiche) possono essere tre:<\/p>\n<p>a) i Consigli regionali dell\u2019Ordine dovrebbero ammettere all\u2019esame di Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere esclusivamente di giornalismo (come \u00e8 avvenuto dal 1969 in poi in Lombardia);<\/p>\n<p>b) l\u2019Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in vita ma come Albo ad esaurimento. Anche per garantire i diritti contrattuali e previdenziali di chi \u00e8 assunto a tempo pieno, parziale, come collaboratore fisso, corrispondente o nelle redazioni decentrate;<\/p>\n<p>c) l\u2019Inpgi non avrebbe alcun danno dalla scomparsa della figura giuridica del pubblicista. Baster\u00e0 introdurre una modifica allo Statuto della gestione separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono \u201cattivit\u00e0 giornalistica libera\u201d con contratto d\u2019opera (articolo 2222 del Codice civile). Questa soluzione \u00e8 gi\u00e0 presente nel Cnlg Fieg\/Fnsi (articolo 5 dell\u2019Accordo collettivo nazionale): \u201cArt. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell&#8217;informazione<br \/>\nper gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con<br \/>\ncollaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attivit\u00e0 professionali o lavorative principali svolte dagli interessati\u201d. Sul fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono attivit\u00e0 giornalistica a prescindere dall\u2019iscrizione all\u2019Albo, mentre il segreto professionale \u00e8 garantito a tutti i cittadino europei dall\u2019articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali. Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che svolgono l\u2019attivit\u00e0 giornalistica a prescindere dall\u2019iscrizione ad Albi.<\/p>\n<p>Il Consiglio nazionale dell\u2019Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l\u2019individuazione per i pubblicisti di un \u201cpercorso formativo professionalizzante\u201d, che, comunque, non pu\u00f2 prescindere dall\u2019esame di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). La Cassazione ha scritto pi\u00f9 volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni. La strada \u00e8 stretta e Iacopino lo sa.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Franco Abruzzo nota che qualcosa non quadra nell&#8217;intervento del presidente ODG sulla questione dei pubblicisti Chi ha frequentato le facolt\u00e0 di giurisprudenza o di Scienze politiche sostiene nel primo anno l\u2019esame di Diritto costituzionale o di Diritto pubblico e, quindi, sa perfettamente che le leggi hanno un cappello che guida la lettura di tutto l\u2019articolato. &#8230; <a title=\"Pubblicisti brava gente &#8211; update\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2012\/01\/04\/pubblicisti-brava-gente-update\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Pubblicisti brava gente &#8211; update\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,30],"tags":[822,1800,1784,1805],"class_list":["post-27936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica","category-media","tag-abruzzo","tag-iacopino","tag-ordine-dei-giornalisti","tag-pubblicsiti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27936"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27938,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27936\/revisions\/27938"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}