{"id":31327,"date":"2014-07-11T21:34:08","date_gmt":"2014-07-11T19:34:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/?p=31327"},"modified":"2014-07-11T21:34:08","modified_gmt":"2014-07-11T19:34:08","slug":"nuova-follia-delle-pesanti-sanzioni-contro-lesercizio-abusivo-professione-giornalistica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2014\/07\/11\/nuova-follia-delle-pesanti-sanzioni-contro-lesercizio-abusivo-professione-giornalistica\/","title":{"rendered":"La nuova follia delle pesanti sanzioni contro l&#8217;esercizio abusivo della professione giornalistica"},"content":{"rendered":"<p>Con i problemi seri che ha il mondo dell&#8217;informazione, di vergognosi personali che operano vergognosamente, di un terremto in corso per la transizione mai metabolizzata fra passato e futuro ecco questi sono i problemi che si pongono i parlamentari sull&#8217;informazione in Italia &#8230;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.odg.it\/content\/esercizio-abusivo-della-professione-giornalistica-arrivo-pesanti-sanzioni\" target=\"_blank\">Dal sito dell&#8217;ODG nazionale<\/a><\/p>\n<blockquote><p>Importante novit\u00e0 dal Parlamento: per chi esercita abusivamente la professione di giornalista \u00e9 in arrivo una condanna penale pi\u00f9 \u201cpesante\u201d, carcere compreso. Stanno infatti per scomparire le attuali blande sanzioni per i redattori e collaboratori abusivi non iscritti all&#8217;Albo. Oggi infatti l&#8217;articolo 348 del Codice penale prevede che &#8220;chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale \u00e8 richiesta una speciale abilitazione dello Stato, \u00e8 punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103 a 516 euro&#8221;. Ci\u00f2 significa che ce la si pu\u00f2 cavare facilmente con una multa abbastanza ridotta senza mai rischiare praticamente il carcere, in quanto la reclusione \u00e9 alternativa alla sanzione pecuniaria.<!--more--><\/p>\n<p>Ma il 3 aprile scorso il Senato ha invece deciso di invertire rotta, inasprendo radicalmente le pene previste in caso di violazione dell&#8217;articolo 348 del Codice penale in tema di esercizio abusivo di una professione e cancellando la sanzione del carcere alternativa alla multa, in quanto le due sanzioni saranno entrambe cumulabili.<br \/>\nQuesto \u00e9 il nuovo testo dell&#8217;articolo 348 del Codice penale in tema di esercizio abusivo di una professione, approvato a Palazzo Madama: \u00abChiunque abusivamente esercita una professione, per la quale \u00e8 richiesta una speciale abilitazione dello Stato, \u00e8 punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati\u00bb.<br \/>\nLa proposta di legge n. 2281 dei senatori Marinello, Ruvolo, Mazzoni, Torrisi e Pagano dovr\u00e0 essere ora esaminata dalla Camera probabilmente entro l&#8217;autunno (cliccare su: <a title=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?leg=17&amp;idDocumento=2281\" href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?leg=17&amp;idDocumento=2281\">http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?leg=17&amp;idDocumento=2281<\/a>).<br \/>\nSi ricorda che il requisito dell&#8217;abusivit\u00e0 richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell&#8217;Esame di Stato per ottenere l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente Albo.<br \/>\nLa Corte Costituzionale con la sentenza 27 aprile 1993 numero 199, ha respinto la questione di legittimit\u00e0 costituzionale di tale norma rispetto ai principi di tassativit\u00e0 e determinatezza, affermando, per\u00f2, nel contempo la natura di norma penale in bianco, in quanto necessita, a fini integrativi, del ricorso a disposizioni extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l&#8217;esercizio di determinate professioni.<br \/>\nDue anni fa le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza 23 marzo 2012 numero 11545 hanno affermato che: &#8220;Gli atti nonch\u00e9 gli adempimenti delle professioni regolamentate sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attivit\u00e0 tipica e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attivit\u00e0 \u201ctipica e di competenza specifica\u201d della professione regolamentata senza per\u00f2 essere iscritto all&#8217;Albo professionale.&#8221;<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con i problemi seri che ha il mondo dell&#8217;informazione, di vergognosi personali che operano vergognosamente, di un terremto in corso per la transizione mai metabolizzata fra passato e futuro ecco questi sono i problemi che si pongono i parlamentari sull&#8217;informazione in Italia &#8230; Dal sito dell&#8217;ODG nazionale Importante novit\u00e0 dal Parlamento: per chi esercita abusivamente &#8230; <a title=\"La nuova follia delle pesanti sanzioni contro l&#8217;esercizio abusivo della professione giornalistica\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2014\/07\/11\/nuova-follia-delle-pesanti-sanzioni-contro-lesercizio-abusivo-professione-giornalistica\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su La nuova follia delle pesanti sanzioni contro l&#8217;esercizio abusivo della professione giornalistica\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,32],"tags":[161,1608],"class_list":["post-31327","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica","category-pensieri","tag-giornalisti","tag-itaila"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31327"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31327\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31328,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31327\/revisions\/31328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}