{"id":34033,"date":"2016-10-09T06:38:43","date_gmt":"2016-10-09T04:38:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/?p=34033"},"modified":"2016-10-09T06:38:43","modified_gmt":"2016-10-09T04:38:43","slug":"approvato-decreto-legge-sulleditoria-cosa-cambia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2016\/10\/09\/approvato-decreto-legge-sulleditoria-cosa-cambia\/","title":{"rendered":"Approvato il decreto legge sull&#8217;editoria: che cosa cambia ?"},"content":{"rendered":"<p>Il\u00a0 4 ottobre 2016 l&#8217;Assemblea della Camera ha approvato definitivamente <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/522?tema=interventi_per_l_editoria\">il maxi decreto legge sull&#8217;editoria<\/a>.\u00a0 Il testo era stato approvato in prima lettura dalla Camera il 2 marzo 2016 ed in seconda lettura dal Senato, con modifiche, il 15 settembre 2016.<\/p>\n<p>La Legge in particolare, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all&#8217;editoria e all&#8217;emittenza radiofonica e televisiva locale (al contempo recando alcune disposizioni precettive), nonch\u00e9 la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonch\u00e9 il sistema distributivo e la vendita dei giornali. <!--more--><br \/>\nInfine, disciplina la procedura per l&#8217;affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0 Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione<\/p>\n<p>L&#8217;art. 1 prevede l&#8217;istituzione nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione, destinato al sostegno dell&#8217;editoria e dell&#8217;emittenza radiofonica e televisiva locale, che sostituisce, fra l&#8217;altro, il Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione di cui\u00a0 la legge di stabilit\u00e0 2016 (L. 208\/2015) ha previsto l&#8217;istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, destinandolo (solo) al sostegno dell&#8217;emittenza televisiva e radiofonica locale.<\/p>\n<p>Al Fondo affluiscono:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0 le risorse statali destinate al sostegno dell&#8217;editoria quotidiana e periodica;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0 le risorse statali destinate all&#8217;emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0 quota parte \u2013 fino a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018 \u2013 delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidariet\u00e0, pari allo0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;societ\u00e0 operanti nel settore dell&#8217;informazione e della comunicazione che svolganoraccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione nel mercato della pubblicit\u00e0 attraverso la ricerca e l&#8217;acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.<\/p>\n<p>Il Fondo \u00e8 ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ilMinistero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. Una determinata percentuale del Fondo potr\u00e0 essere destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l&#8217;innovazione dell&#8217;offerta informativa nel campo dell&#8217;informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.<\/p>\n<p>I requisiti soggettivi, i criteri e le modalit\u00e0 per la concessione dei finanziamentisono stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.<\/p>\n<p>La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri \u00e8 stabilita annualmente con altro DPCM.<\/p>\n<p>Nei limiti delle risorse del Fondo \u00e8 prevista l&#8217;erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l&#8217;utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, che sostituisce le attuali riduzioni tariffarie previste per imprese editrici, imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale, imprese di radioffusione televisiva a carattere locale.\u00a0 I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalit\u00e0, i termini e le procedure per l&#8217;erogazione del contributo devono essere definiti con un regolamento di delegificazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0 Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e sostegno agli investimenti per l&#8217;innovazione dell&#8217;offerta informativa<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2, co. 1-2 (ad eccezione della lett. l)), delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l&#8217;innovazione dell&#8217;offerta informativa.<\/p>\n<p>In particolare, si prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo quale condizione necessaria per il finanziamento l&#8217;esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un&#8217;attivit\u00e0 informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come:<\/p>\n<ul>\n<li>cooperative giornalistiche;<\/li>\n<li>enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;<\/li>\n<li>limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale \u00e8 detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, si prevede il mantenimento dei contributi, con la possibilit\u00e0 di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:<\/p>\n<ul>\n<li>imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;<\/li>\n<li>imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;<\/li>\n<li>associazioni dei consumatori;<\/li>\n<li>imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all&#8217;estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all&#8217;estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono, invece, esclusi esplicitamente dai contributi: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societ\u00e0 quotate in borsa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ulteriori requisiti riguardano la riduzione a 2 anni dell&#8217;anzianit\u00e0 di costituzionedell&#8217;impresa e di edizione della testata, il regolare adempimento degli obblighiderivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l&#8217;edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l&#8217;edizione informato cartaceo), l&#8217;obbligo di dare evidenza, nell&#8217;edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti; l&#8217;obbligo di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicit\u00e0 lesiva dell&#8217;immagine e del corpo della donna.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I criteri direttivi per il calcolo dei contributi riguardano: la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, la graduazione del contributoin funzione del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30 %delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali), la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, la previsione di criteri premiali per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato di lavoratori diet\u00e0 inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonch\u00e8 per l&#8217;attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di \u20ac 240.000 annui.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Altri criteri direttivi riguardano la definizione di regole di liquidazione dei contributi quanto pi\u00f9 possibili omogenee e la semplificazione del procedimento, per accorciare i tempi di liquidazione, nonch\u00e9 l&#8217;introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale e di finanziamenti per progetti innovativi presentati daimprese editoriali di nuova costituzione.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito della delega, si prevede, inoltre, l&#8217;incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonch\u00e8 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 3, co. 1-3, reca disposizioni applicabili a decorrere dai contributi relativi all&#8217;anno 2016 e che riguardano, fra l&#8217;altro, il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa, l&#8217;erogazione del contributo in due rate, i tempi e le modalit\u00e0 dipresentazione delle domande, l&#8217;introduzione della definizione di testata.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 3, co. 4, lett. c), reca, invece, la definizione di quotidiano on line.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0 Innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2, co. 1 e 2, lett. l), delega il Governo a innovare il sistema distributivo. I criteri direttivi attengono a: attuazione del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parit\u00e0 di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne,\u00a0 garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita e introducendo parametri qualitativi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0; la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degliorari di apertura dei punti di vendita, e la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilit\u00e0 di ampliare l&#8217;assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi; la promozione di sinergie strategiche tra punti vendita; il completamento dell&#8217;informatizzazione delle strutture.<\/p>\n<p>La lett. m) reca disposizioni specifiche per i canali di vendita online, in particolare escludendo la limitazione dell&#8217;impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciale e modalit\u00e0 di pagamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 8 limita, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parit\u00e0 di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi (artt. 2 e 4 <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;170\">d.lgs. 170\/2001<\/a>), alle &#8220;pubblicazioni regolari&#8221;, in occasione della loroprima immissione nel mercato e definisce che cosa si intende per &#8220;pubblicazioni regolari&#8221;. Anche le imprese di distribuzione devono adeguarsi a tale novit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4)\u00a0\u00a0 Ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti e della disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2, co. 4-6, delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi finalizzati:<\/p>\n<ul>\n<li>alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare (in particolare eliminando la facolt\u00e0 di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell&#8217;ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilit\u00e0 di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (con la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute in ciascuno dei due gruppi), all&#8217;adeguamento del sistema elettorale;<\/li>\n<li>all&#8217;incremento \u2013 nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale \u2013 dei requisiti di anzianit\u00e0 anagrafica e contributiva per l&#8217;accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; alla revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell&#8217;accesso agli ammortizzatori sociali e agli stessi prepensionamenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>5) Esercizio della professione di giornalista e Consigli territoriali dell&#8217;Ordine dei giornalisti<\/p>\n<p>L&#8217;art. 5 dispone che nessuno pu\u00f2 esercitare la professione di giornalista, n\u00e8 assumere il relativo titolo, se non \u00e8 iscritto nell&#8217;elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell&#8217;albo istituito presso l&#8217;ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni gi\u00e0 previste a legislazione vigente.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 6 prevede la costituzione di Consigli dell&#8217;Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n<p>6) Commissione\u00a0 per la valutazione dell&#8217;equo compenso nel lavoro giornalistico<\/p>\n<p>L&#8217;art. 4 prevede che la Commissione per la valutazione dell&#8217;equo compenso nel lavoro giornalistico (<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;233~art2\">art. 2 L. 233\/2012<\/a>) dura in carica fino all&#8217;approvazione della (nuova) delibera che definisce l&#8217;equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.<\/p>\n<div>Una <a href=\"http:\/\/www.governo.it\/DIE\/Doc\/Delibera_equo_compenso_19giugno2014.pdf\">prima delibera<\/a> \u00e8 stata adottata dalla Commissione nel giugno 2014, ma essa \u00e8 stata annullata con sentenza del TAR per il Lazio n. 5054 del 7 aprile 2015, confermata dalla <a href=\"https:\/\/www.google.it\/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiOnZLw4uPMAhXBVRQKHVynAUkQFggdMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eius.it%2Fgiurisprudenza%2F2016%2F107.asp&amp;usg=AFQjCNF4z7vjbC2O_NPz9i0PQ-dovT5W0A\">sentenza del Consiglio di Stato n. 1076 del 16 marzo 2016.<\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<p>7) Ricorso alle agenzie di stampa da parte di regioni, province, citt\u00e0 metropolitane e comuni<\/p>\n<p>L&#8217;art. 7 estende a regioni, province, citt\u00e0 metropolitane e comuni\u00a0 l&#8217;autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l&#8217;acquisto di servizi giornalistici e informativi, gi\u00e0 prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara.<\/p>\n<p>8) Procedura per l&#8217;affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione<\/p>\n<p>L&#8217;art. 9 prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni ed \u00e8 preceduta da una consultazione pubblicasugli obblighi dello stesso servizio.<br \/>\nLa concessione \u00e8 affidata con DPCM, con il quale\u00a0 \u00e8 approvato lo schema di convenzione. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di vigilanza.<\/p>\n<p>La convenzione con la societ\u00e0 concessionaria \u00e8 stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.<br \/>\nFino alla data di entrata in vigore del DPCM, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione in atto \u2013 dunque, sostanzialmente, fino al 31 gennaio 2017 \u2013 continuano a trovare applicazione la concessione &#8220;e la relativa convenzione gi\u00e0 in atto&#8221;.<\/p>\n<p>Il trattamento economico di\u00a0dipendenti, collaboratori e consulenti RAI, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non pu\u00f2 superare \u20ac 240.000 annui. Ai fini del rispetto di tale limite,\u00a0 non si applicano le esclusioni riferite alle societ\u00e0 che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il\u00a0 4 ottobre 2016 l&#8217;Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il maxi decreto legge sull&#8217;editoria.\u00a0 Il testo era stato approvato in prima lettura dalla Camera il 2 marzo 2016 ed in seconda lettura dal Senato, con modifiche, il 15 settembre 2016. La Legge in particolare, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione &#8230; <a title=\"Approvato il decreto legge sull&#8217;editoria: che cosa cambia ?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2016\/10\/09\/approvato-decreto-legge-sulleditoria-cosa-cambia\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Approvato il decreto legge sull&#8217;editoria: che cosa cambia ?\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17,30],"tags":[121],"class_list":["post-34033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-media","tag-editoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34033"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34034,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34033\/revisions\/34034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}