{"id":34081,"date":"2016-11-03T06:54:45","date_gmt":"2016-11-03T04:54:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/?p=34081"},"modified":"2016-11-04T04:46:22","modified_gmt":"2016-11-04T02:46:22","slug":"unanalisi-punto-punto-dei-contenuti-della-riforma-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2016\/11\/03\/unanalisi-punto-punto-dei-contenuti-della-riforma-costituzionale\/","title":{"rendered":"Un\u2019analisi punto per punto dei contenuti della Riforma costituzionale"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/sbilanciamoci.info\/cosa-prevede-la-riforma-costituzionale\/\">Un\u2019analisi punto per punto dei contenuti della Riforma costituzionale<\/a> su cui si vota il 4 dicembre<\/p>\n<blockquote><p>Dicono gli oppositori della nuova Costituzione che essa \u00e8 scritta male; e anche molti dei suoi sostenitori lo ammettono, ma quasi sempre senza spiegare il come e il perch\u00e9 dell\u2019inadeguata stesura dopo il lungo periodo di gestazione. Non \u00e8 un fatto estetico, semplicemente essa non \u00e8 scritta come una costituzione. Contiene troppi rimandi interni, che la rendono poco leggibile, come lo sono le leggi italiane; contiene troppi dettagli da legge ordinaria anzich\u00e9 principi e criteri generali tipici delle carte costituzionali. Soprattutto \u00e8 reticente, incompleta e inconcludente proprio secondo quella \u201cvisione d\u2019insieme\u201d con cui essa veniva presentata al Parlamento l\u20198 aprile del 2014. Questo fatto non pu\u00f2 essere casuale; al contrario ci induce a guardare pi\u00f9 esattamente come le singole norme rispondano a un disegno non dichiarato, ma reale che si tratta di approvare o respingere il 4 dicembre. Al di l\u00e0 della pubblicit\u00e0 ingannevole di chi vuol far credere che ad una serie di problemi, pi\u00f9 o meno utilmente individuati, esistesse un\u2019unica soluzione, e soprattutto solo la soluzione di un\u2019ampia revisione costituzionale, bisogna guardare al nocciolo duro della rivendicazione dei suoi apologeti: questo testo porta finalmente a compimento quella riforma che i partiti italiani non erano riusciti a fare, per pi\u00f9 di trent\u2019anni, almeno dal 1982.<sup><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/sbilanciamoci.info\/cosa-prevede-la-riforma-costituzionale\/#sdfootnote1sym\" name=\"sdfootnote1anc\">1<\/a><\/sup> Ora l\u2019obbiettivo che con trasversale pertinacia tutte le maggiori forze politiche, una quindicina di governi, e quasi tutti i presidenti (dovrebbe mancare all\u2019appello Scalfaro) hanno perseguito \u00e8 il presidenzialismo strisciante con cui hanno tentato di rispondere alla crescente insoddisfazione, anch\u2019essa trasversale, dei cittadini nei confronti di ci\u00f2 che i loro rappresentanti compivano nelle proprie funzioni. Sono infatti trent\u2019anni (1982-2013) che hanno visto crescere costantemente, fino al 25%, l\u2019astensione alle elezioni politiche, che hanno visto il consenso ai due maggiori schieramenti sommati ridursi al limite del 50%.<\/p>\n<p>Proprio perch\u00e9 l\u2019obbiettivo condiviso era un presidenzialismo spurio, privo delle garanzie istituzionali che in un sistema liberaldemocratico tutelano insieme i perdenti delle elezioni e i cittadini in generale, i tentativi sono falliti: nessuno degli schieramenti maggiori si fidava veramente di consentire che di un tale rafforzamento del potere del governo potessero godere gli avversari. Il fallimento della Commissione bicamerale, presidente d\u2019Alema, \u00e8 emblematico. Non a caso l\u2019aspirazione a un presidenzialismo concepito come governo eletto direttamente e insieme alla propria maggioranza \u2013 modello ignoto a tutte le democrazie liberali \u2013 si \u00e8 accompagnata a continui tentativi di manipolare in questa direzione le leggi elettorali, e a continui attacchi, svilimenti, e forzature della carta costituzionale. Alla conclusione di questa storia Renzi, che nella presentazione alla Camera ha riconosciuto il fallimento dei tentativi di ottenere attraverso la sola legge elettorale la desiderata concentrazione nelle mani del governo di poteri non rallentati da controlli, si \u00e8 trovato in una congiuntura particolarmente favorevole potendo godere al tempo stesso di un vantaggio politico prodotto da una legge elettorale illegittima e di una consistente opportunit\u00e0 di trasformismo. La stessa congiuntura ha consentito di approvare una legge elettorale che, mentre \u00e8 libera dall\u2019irrazionalit\u00e0 della legge Calderoli, pu\u00f2 trasformare in maggioranza parlamentare e costituire in potere di governo anche una minoranza infima di votanti.<\/p>\n<p>In questa sequenza si capisce allora che un\u2019ampia revisione costituzionale come la presente \u00e8 necessariamente attuata con una maggioranza esigua, e non pu\u00f2 godere di un ampio consenso n\u00e9 tra le forze politiche del centrodestra, che la temono nelle mani degli avversari e non possono condividere la diminuzione dei poteri regionali, pena la propria sicura disunione, n\u00e9 tra i cittadini, molti dei quali ne avvertono le pericolose linee di faglia. La <i>ratio<\/i> della revisione \u00e8 dunque quella di creare uno spazio relativamente vuoto di poteri potenzialmente contrapposti nel quale l\u2019egemonia politica e istituzionale del governo possa dispiegarsi senza essere costituzionalmente definita, e quindi senza rendere manifesto lo slittamento verso un sistema che non \u00e8 n\u00e9 realmente parlamentare n\u00e9 presidenziale nelle debite forme.<\/p>\n<p><b>Cosa succede alle Regioni<\/b><\/p>\n<p>Gli ampi poteri legislativi delle regioni erano un ovvio bersaglio. La riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, 2001, varata da un governo di centrosinistra alla fine della legislatura, apparentemente per tutelare prerogative dello stato centrale contro la minaccia di una trasformazione assai pi\u00f9 radicale voluta dal centrodestra, non ha prodotto buoni risultati. La propaganda a favore della contro-revisione attuale insiste sulle difficolt\u00e0 di gestire la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, e sull\u2019impossibilit\u00e0 di distinguere adeguatamente \u201cper materie\u201d tra le rispettive competenze. Dunque la legislazione concorrente viene abolita (art. 117.3 e 4); competenze prima regionali vengono avocate esclusivamente allo Stato (art.117.1), con ulteriore riserva di legiferare dal centro, su proposta del Governo, anche in quelle residue (art.117.4). Di passaggio \u201cla tutela della concorrenza\u201d diventa \u201ctutela e promozione della concorrenza\u201d (art. 117.2): uno slittamento da difesa contro posizioni monopolistiche e dominanti ad allineamento con quello che sempre pi\u00f9 sta diventando il principio cardine della giurisdizione europea, ad esempio in materia di cause di lavoro, e con lo smantellamento di funzioni pubbliche in favore di imprese private; e a conferma di una deriva in cui si inseriscono nella Costituzione scelte politiche della Ue anzich\u00e9 usare il dettato costituzionale come criterio di distinzione.<\/p>\n<p>Che consistenza hanno le residue competenze legislative regionali? Alcuni esempi possono chiarire la vacuit\u00e0 della nuova norma. Che cosa vuol dire \u201cpianificazione del territorio regionale e mobilit\u00e0 al suo interno\u201d quando sono di competenza esclusiva dello Stato, cos\u00ec che chi governa il territorio non ci pu\u00f2 mettere bocca, \u201cinfrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale\u201d, \u201cporti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale\u201d? Ci\u00f2 che \u00e8 di interesse nazionale e internazionale non sta a un livello diverso dalla terra su cui vivono e si muovono i \u201clocali\u201d: le stazioni piombano sui centri delle citt\u00e0 o condizionano le loro periferie, gli aeroporti ridefiniscono il territorio, i porti hanno un impatto su strutture urbane complesse. I casi dietro la norma hanno nomi noti. La pianificazione del territorio della Valle di Susa (e scelgo un caso in cui non c\u2019\u00e8 stato conflitto tra Stato e Regione) vuol dire decidere che cosa fare in una valle non larga con un fiume, due strade statali, una ferrovia, un\u2019autostrada, a cui aggiungere un \u201ctrasporto di interesse nazionale\u201d, un Tav. La mobilit\u00e0 nelle Regioni vuol dire lasciare a queste ultime il disastro delle ferrovie regionali, volutamente disconnesse dal sistema ferroviario \u201cdi interesse nazionale\u201d. Vuol dire peraltro lasciare al loro arbitrio la follia della BreBeMi o del Mose. L\u2019interesse del trasporto nazionale vuol dire poter imporre, se si vuole, la follia del ponte sullo stretto di Messina in zona sismica.<\/p>\n<p>Oppure, su un altro terreno, che vuol dire lasciare alle Regioni non pi\u00f9 \u201cla tutela della salute\u201d (art. 117.3), come ora, ma \u201cla programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali\u201d (art. 117.3 della revisione)? Non vuol dire che si tutela l\u2019omogeneit\u00e0 del diritto alla salute dei cittadini italiani come obiettivo e regola dell\u2019intervento pubblico (i Lea hanno ormai parecchi anni, a costituzione vigente); al contrario, si definisce una funzione amministrativa. La distinzione per materie, illogicamente reintrodotta battezzando qualche cosa \u201cnazionale\u201d o \u201cinternazionale\u201d, ha in realt\u00e0 una logica congiunturale che pu\u00f2 essere rivelata in infiniti particolari. Ma i casi citati rimandano a un punto cruciale. \u00c8 scomparso con la legislazione concorrente \u201cil coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario\u201d, ossia il luogo dove Stato e Regioni potevano e dovevano discutere di acquisizione, ripartizione e spesa delle risorse finanziarie attraverso cui passa una politica dei servizi ai cittadini. Le risorse autonome degli enti locali erano rimaste indeterminate nel vecchio Titolo V (art.119.2), e tali sono ovviamente rimaste. Di quanti soldi essi possano disporre per erogare servizi (sanitari, sociali, scolastici) dipende da quanto il bilancio dello Stato conferisce loro. \u00c8 problema della virt\u00f9 civica, capacit\u00e0 politica ed efficienza amministrativa delle autorit\u00e0 locali impiegarli al meglio, ma c\u2019\u00e8 un limite al buon uso di risorse insufficienti. Come \u00e8 noto, in tutti questi anni di restrizioni i tagli dei trasferimenti agli enti locali sono stati molto maggiori che non quelli ai ministeri, per non parlare della sparizione di interi cespiti, come l\u2019Imu. N\u00e9 sono sempre stati premiati i pi\u00f9 virtuosi, anzi.<\/p>\n<p>La nuova costituzione forma quindi il quadro entro il quale il welfare erogato dagli enti pubblici tende a spostarsi dalla prestazione di servizi organizzati stabilmente sul territorio a elargizioni governative, permanenti o transitorie, di somme monetarie senza programmazione, contro tutte le indicazioni proposte in questi anni nella riflessione del centrosinistra sul tema: bonus 80 euro, bonus giovani, bonus mamme, quattordicesime, e cos\u00ec via. C\u2019\u00e8 uno stile di governo implicito in questa revisione. Cos\u00ec il governo pu\u00f2 sostituirsi \u201cai titolari di organi di governo regionali e locali nell\u2019esercizio delle rispettive funzioni quando \u00e8 stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell\u2019ente\u201d (nuovo art. 120.2).<\/p>\n<p>In compenso non vengono minimamente toccati i due peccati originali dell\u2019ente regionale secondo il vecchio Titolo V, quelli che hanno delineato in esso un potere privo di contrappesi, e perci\u00f2 non gi\u00e0 capace di decisioni rapide ed efficienti, ma al contrario incline alla mala gestione. Le Regioni, lasciate libere di scegliere la propria forma di governo (art. 123.1) hanno scelto quella presidenziale, mentre l\u2019art. 126.2 e 3 imponeva che ogni impedimento del presidente eletto direttamente, non solo una sfiducia votatagli dal Consiglio, comportasse lo scioglimento dell\u2019assemblea, che dunque \u00e8 in ostaggio. Le leggi elettorali maggioritarie che le Regioni hanno scelto, in molti casi con la mostruosit\u00e0 aggiunta del \u201clistino del presidente\u201d, hanno completato quel quadro di presidenzialismo spurio, cio\u00e8 senza separazione di poteri e contrappesi che \u00e8 sempre stato l\u2019obbiettivo ultimo dei vari tentativi di riforma costituzionale. Dalla demenza del \u201csindaco d\u2019Italia\u201d come modello politico nazionale, attraverso il presidenzialismo bastardo degli statuti regionali, fino alla Commissione Letta-Napolitano il percorso \u00e8 stato coerente: nessun governo dal 2001 in poi ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimit\u00e0 per una forma di governo regionale che avrebbe dovuto essere \u201cin armonia con la Costituzione\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 questo nucleo oscuro dell\u2019ordinamento regionale che la presente revisione lascia intatto, e che probabilmente spiega la complice docilit\u00e0 con cui le Regioni hanno accettato di essere spogliate di gran parte delle loro competenze legislative.<\/p>\n<p><b>Il \u201cnuovo\u201d ruolo della Corte Costituzionale<\/b><\/p>\n<p>Gli apologeti della revisione contrappongono a quella che considerano una forma orami irrimediabilmente obsoleta di garanzia, ossia quella di un equilibrio costituzionale di poteri, una forma nuova che sarebbe costituita da rafforzamento di organi di controllo e potenziamento degli strumenti per la partecipazione popolare. Di rafforzamento della Corte costituzionale, cio\u00e8 di maggiori garanzie della sua autonomia dal potere politico non c\u2019\u00e8 traccia. Al contrario, \u00e8 previsto che sulle leggi elettorali al suo giudizio possa ricorrere preventivamente \u00bc della Camera o 1\/3 del Senato (art.73.2). Il controllo preventivo di costituzionalit\u00e0, previsto dalla Costituzione francese del 1958, trascina la Corte in un ruolo di consulenza alle forze politiche che deforma il reciproco rapporto. Mentre il controllo a posteriori lascia interamente al potere politico la responsabilit\u00e0 delle sue scelte, con la Corte come controllore ultimo e una distanza anche temporale dalla decisione politica, il controllo preventivo la costringe in un ruolo di antagonista o concorrente con la maggioranza parlamentare in carica (il lettore pu\u00f2 provare a immaginare che cosa sarebbe successo se questa norma fosse stata in vigore al momento in cui fu approvata la legge Calderoli 2005). Invece, una maggiore apertura del diritto di accedere alla Corte per i cittadini avrebbe risultati costituzionalmente assai pi\u00f9 fisiologici (sulla medesima legge il giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale avrebbe avuto luogo dopo le elezioni dell\u2019aprile 2006, ma prima di quelle del 2013).<\/p>\n<p><b>Le leggi di iniziativa popolare e il referendum abrogativo<\/b><\/p>\n<p>A loro volta, le nuove norme che dovrebbero disciplinare una maggiore partecipazione popolare sono del tutto vuote di potenzialit\u00e0. Le leggi di iniziativa popolare richiederanno il triplo delle firme (cos\u00ec, dicono, avranno \u201cmaggiore forza propulsiva\u201d: nessuno ci aveva pensato), e la Camera con suo regolamento stabilir\u00e0 come e quando esaminarle e votarle (art. 71.3), mentre, a quanto pare, finora non poteva farlo. Sono anche previsti referendum propositivi o di indirizzo (art. 71.4: regolamento demandato a una legge ordinaria). Invece i referendum abrogativi (art. 75.4) cambiano solo nel senso che, se si raccolgono 800.000 firme, il <i>quorum<\/i> scende al livello dei votanti alle precedenti elezioni politiche. Tutti capiscono che il problema fondamentale del referendum abrogativo nella storia degli ultimi trent\u2019anni \u00e8 stato che, quando si sono raccolte le 500.000 firme valide, quando si \u00e8 raggiunto il <i>quorum<\/i>, quando si \u00e8 ottenuta la maggioranza dei votanti, poi il Parlamento, il Governo, e ogni ente locale che lo abbia voluto se ne sono infischiati, e tutto \u00e8 andato avanti come se il referendum non ci fosse stato. L\u2019unica vera riforma di questa vergognosa prassi sarebbe una norma costituzionale che stabilisse come, in che tempi, con quali vincoli il potere legislativo \u00e8 tenuto a prendere atto dei risultati referendari. Il resto sono favole per i gonzi.<\/p>\n<p><b>Le conseguenze della nuova legge elettorale<\/b><\/p>\n<p>Mentre nella sua pubblicit\u00e0 il governo continua a dire semplicemente che con la revisione nulla \u00e8 stato aggiunto ai poteri del governo, i pi\u00f9 abili apologeti del testo, come Stefano Ceccanti, illustrano un\u2019argomentazione pi\u00f9 complessa, che compare in controluce nella Relazione e che possiamo usare per segnalare la <i>ratio<\/i> della riforma renziana. In questa argomentazione i poteri dei governi sono ineluttabilmente cresciuti di fatto in tutti i pi\u00f9 importanti sistemi politici. Questo fatto avrebbe giustamente prodotto un mutamento dei sistemi elettorali in direzione tale che l\u2019elezione del premier, diventata di fatto diretta, renderebbe i cittadini \u201carbitri dei governi\u201d, e riequilibrerebbe verso la democrazia un sistema che aveva gi\u00e0 perduto irrimediabilmente il suo vecchio equilibrio tra legislativo ed esecutivo. Basterebbe il fatto che il legislativo pu\u00f2 sfiduciare il governo a garantire che il sistema rimane parlamentare. Questa posizione spiega a sufficienza perch\u00e9 l\u2019Italicum, ancorch\u00e9 approvato prima della riforma costituzionale, \u00e8 pensato in realt\u00e0 come una sua conseguenza, \u00e8 intrinseco ad essa, ed \u00e8 irrinunciabile proprio per il ballottaggio a livello nazionale, l\u2019unico che garantisce di fatto l\u2019elezione diretta del premier (un ballottaggio su base uninominale, collegio per collegio, non servirebbe allo scopo). Naturalmente bisognerebbe capire con quali costi politici e istituzionali un parlamento potrebbe sfiduciare un premier che gode di una legittimazione diretta. Che cosa significa in effetti la fiducia conferita a un premier che \u00e8 gi\u00e0 stato eletto dal popolo? Il punto fondamentale di un regime parlamentare \u00e8, in effetti, che solo il legislativo \u00e8 eletto, il governo \u00e8 nominato. Il punto di un presidenzialismo liberaldemocratico \u00e8 che l\u2019organo esecutivo, il presidente, \u00e8 anch\u2019egli eletto direttamente, ma non con il suo parlamento, non con la sua maggioranza incorporata, bens\u00ec in un circuito diverso. Questo \u00e8 invece quello che succede nella combinazione tra revisione costituzionale e nuova legge elettorale. Il potere efficace, ma limitato, che \u00e8 stato l\u2019obbiettivo delle costituzioni moderne dipende da un equilibrio che sta, da un lato, nella possibilit\u00e0 per i cittadini di eleggere un potere legislativo ragionevolmente pluralista, senza l\u2019artificiosa riduzione operata dalle leggi elettorali ipermaggioritarie; dall\u2019altro, nella loro libert\u00e0 di eleggere separatamente legislativo ed esecutivo, che risultino essi poi politicamente omogenei oppure eterogenei. Si richiede infinita ingenuit\u00e0 dei cittadini ed enorme capacit\u00e0 di manipolazione del governo per far credere che un nuovo equilibrio, ossia un\u2019efficace limitazione del potere dell\u2019unico soggetto politico-istituzionale, il bicefalo governo legislatore, si possa formare grazie al potenziamento di organismi di garanzia (che non sono poteri, e non hanno legittimazione democratica propria), alla responsabilit\u00e0 dei vari livelli di governo (le nuove potenti regioni?), e al ruolo delle opposizioni (demandato ai regolamenti parlamentari in mano alla maggioranza), come propone Ceccanti.<\/p>\n<p>Il 4 dicembre non si vota sul governo Renzi, ma non si vota neppure solo su questo testo portatore di un disegno istituzionale confuso, incoerente e opaco. Si vota contro il disegno politico trentennale che esso porta a un primo compimento, in attesa di ulteriore evoluzione.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un\u2019analisi punto per punto dei contenuti della Riforma costituzionale su cui si vota il 4 dicembre Dicono gli oppositori della nuova Costituzione che essa \u00e8 scritta male; e anche molti dei suoi sostenitori lo ammettono, ma quasi sempre senza spiegare il come e il perch\u00e9 dell\u2019inadeguata stesura dopo il lungo periodo di gestazione. 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