{"id":34223,"date":"2017-03-02T08:17:48","date_gmt":"2017-03-02T06:17:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasteris.it\/blog\/?p=34223"},"modified":"2017-03-02T08:43:06","modified_gmt":"2017-03-02T06:43:06","slug":"proposito-querele-temerarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2017\/03\/02\/proposito-querele-temerarie\/","title":{"rendered":"A proposito di querele temerarie"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.valigiablu.it\/querele-temerarie-giornalismo\/\">Via Valigia Blu<\/a><\/p>\n<blockquote><p>Se infatti a fronte della pubblicazione di un&#8217;inchiesta o un articolo un reporter si vede piovere addosso una o pi\u00f9 querele o richieste di risarcimento danni e magari quel giornalista \u00e8 precario o non \u00e8 assistito e tutelato dal suo editore, le conseguenze possono diventare molto gravi. Va ricordato che in Italia dei circa 50 mila giornalisti attivi, solo 16 mila hanno un contratto di assunzione a tempo indeterminato (si tratta di dati segnalati da esponenti degli organismi di categoria). Il reddito medio del resto dei giornalisti (circa 34 mila) si aggira intorno ai 7 mila euro annui.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Secondo l&#8217;osservatorio \u201cOssigeno per l&#8217;informazione\u201d su 100 querele presentate 40 sono temerarie. Oggi ci sono tre vie sanzionatorie nei confronti del giornalista che commette un errore: la sanzione penale, l&#8217;azione civile di risarcimento danni e l&#8217;equa riparazione, istituto previsto nella legge sulla stampa degli anni &#8217;40. Difendersi in un giudizio ha dei costi (avvocati e bolli), pu\u00f2 far perdere giornate di lavoro per interrogatori e udienze; una causa contro un reporter pu\u00f2 offrire il fianco alle idee poco intrepide di quei direttori ed editori pronti a scaricare il giornalista piantagrane, uno di quelli da tenere in un angolo, uno di quelli che le rappresaglie se le va a cercare. Ma il punto \u00e8 proprio questo: il giornalista deve essere un piantagrane e \u201cse le deve andare a cercare\u201d, non con opinioni o provocazioni ma scovando le notizie, possibilmente quelle inedite. E qui va fatto un primo distinguo. \u00c8 ovvio che il giornalista possa sbagliare e il suo lavoro debba essere criticato, ma nella valutazione di eventuali sanzioni da applicare rispetto ai suoi comportamenti \u00e8 fondamentale capire se l&#8217;errore sia di natura intenzionale, se si tratti di un episodio di superficialit\u00e0 o se sia meramente colposo (cio\u00e8 indotto da una fonte che sembrava attendibile) o determinato da una parziale o non corretta verifica della notizia. Nel primo caso, a mio parere, non si tratta di giornalismo ma di un episodio di criminalit\u00e0: utilizzare intenzionalmente il lavoro giornalistico per colpire un soggetto con notizie che si sa essere false e diffamanti. Esempi ce ne sono ma inspiegabilmente spesso fatichiamo a uscire dalla trincea del corporativismo quando invece sarebbe opportuno tracciare una linea netta tra ci\u00f2 che \u00e8 giornalismo e ci\u00f2 che non pu\u00f2 esserlo. Il secondo e terzo caso sono invece le ipotesi che si verificano pi\u00f9 di frequente. Per il momento \u2013 e anche se passasse la nuova legge sulla diffamazione \u2013 questa distinzione, che potrebbe attenere alle varie ipotesi di dolo e colpa, per il reato di diffamazione non viene fatta. Rientra tutto nel dolo generico. Che significa? Che non \u00e8 richiesta l&#8217;intenzione ma basta l&#8217;idoneit\u00e0 a offendere delle espressioni utilizzate, espressioni che dovranno rientrare nei limiti della rilevanza, verit\u00e0 e continenza. Esiste un&#8217;attenuazione del dolo per la diffamazione a mezzo stampa che si chiama &#8220;scriminante putativa&#8221; e si applica quando il giornalista diffonde le notizie ritenendole vere (avendo ricercato riscontri) mentre in realt\u00e0 non lo sono. Ma nella vita reale c&#8217;\u00e8 purtroppo anche un quarto caso ed \u00e8 quello in cui il giornalista subisce l&#8217;abuso attraverso uno strumento giuridico. Capita ormai spesso che un lavoro giornalistico che infastidisce, che disturba, spesso venga attaccato con gli strumenti della querela, in sede penale, o della richiesta di risarcimento danni, in sede civile. Qualche volta la querela viene utilizzata anche come minaccia per ottenere che il cronista smetta di occuparsi di quell&#8217;argomento. A volte l\u2019obiettivo viene centrato perch\u00e9 il giornalista, spesso precario o sottopagato, viene sopraffatto dal timore di finire schiacciato dal peso delle possibili conseguenze economiche delle denunce. Altre volte \u00e8 proprio il giornale, soprattutto le testate pi\u00f9 piccole, quelle on line o le cooperative editoriali, a porre un freno o uno stop al giornalista perch\u00e9 la responsabilit\u00e0 degli articoli coinvolge in sede penale anche il direttore e in sede civile direttore ed editore in solido. Sempre pi\u00f9 spesso il presunto diffamato sceglie di ricorrere al giudizio civile e non a quello penale. Perch\u00e9? Innanzitutto la struttura del processo penale consente una difesa pi\u00f9 forte: c&#8217;\u00e8 la fase delle indagini preliminari e la possibilit\u00e0 che sia la procura stessa a chiedere l&#8217;archiviazione salvo poi la possibilit\u00e0 per il querelante di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e trascinare il giornalista davanti al giudice dell&#8217;udienza preliminare (Gup). Dunque, c&#8217;\u00e8 un filtro per accertare la rilevanza penale o meno del fatto oggetto della querela. Cosa accade in sede civile? Qui le citazioni non sono sottoposte ad alcun esame preliminare. Si va direttamente in aula, davanti al giudice senza un vaglio preventivo. Tutto questo produce una serie di conseguenze per un giornalista, il quale, anche se fosse innocente, dovr\u00e0 sostenere le spese legali per il giudizio, fino alla sentenza. C&#8217;\u00e8 poi una questione che riguarda i tempi: in sede penale il termine per presentare la querela \u00e8 di 90 giorni dalla pubblicazione della notizia, il termine di prescrizione in sede civile \u00e8 invece quinquennale. Inoltre, secondo il codice civile, \u00abin ogni caso, se il fatto \u00e8 considerato dalla legge come reato e per il reato \u00e8 stabilita una prescrizione pi\u00f9 lunga, questa si applica anche all\u2019azione civile\u00bb. In questo modo le testate e i giornalisti possono rimanere esposti al rischio di ricevere una citazione per diffamazione anche dopo diversi anni dalla pubblicazione della notizia.<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Via Valigia Blu Se infatti a fronte della pubblicazione di un&#8217;inchiesta o un articolo un reporter si vede piovere addosso una o pi\u00f9 querele o richieste di risarcimento danni e magari quel giornalista \u00e8 precario o non \u00e8 assistito e tutelato dal suo editore, le conseguenze possono diventare molto gravi. Va ricordato che in Italia &#8230; <a title=\"A proposito di querele temerarie\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/2017\/03\/02\/proposito-querele-temerarie\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su A proposito di querele temerarie\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,424],"tags":[161,2205,2206],"class_list":["post-34223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pensieri","category-personale","tag-giornalisti","tag-querele","tag-querele-temerarie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34223"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34223\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34224,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34223\/revisions\/34224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pasteris.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}