La Costituzione e il Web 2.0

Via Corriere della Sera

La Carta offre già tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti. Libertà di comunicazione e Costituzione – La “libertà di comunicazione” è disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l’art. 15 e l’art. 21.

La prima norma costituzionale – l’art. 15 – riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale – l’art. 21 – riconosce a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realtà ciò non è vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cioè di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L’art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volontà soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non è idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell’art. 21 ed è considerata comunicazione al pubblico.

I limiti alla censura – Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell’art. 15, il Costituente ha previsto che la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cioè previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice “con le garanzie previste dalla Legge”