Articolo 3 comma 5/f del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138. (tanto per capirsi la manovrona di ferragosto del Governo)
gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale e’ incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigenti
A latere mi segnalano che molti giornalisti dipendenti saranno “toccati” dal contributo di solidarietà