Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog), con una maggioranza strettissima (38 sì, 28 no e 18 astenuti), ha deciso che la vigilanza sul comportamento degli iscritti sarà gestita e governata unicamente dai Consigli territoriali di disciplina istituiti dal dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011) come www.francoabruzzo.it aveva sostenuto ieri e avantieri (leggi in coda). Dice la norma approvata dal Cnog: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio territoriale di disciplina a seguito di segnalazioni o esposti di terzi o del Consiglio dell’Ordine, nonché su richiesta del Procuratore generale della Repubblica o del procuratore della Repubblica competenti”. Le funzioni dei Consigli di disciplina sono specifiche e abbracciano, afferma la legge 148/11, sia l’istruzione sia la decisione degli affari deontologici. E’ pacifico che i nuovi Consigli possano agire anche d’ufficio come si legge nell’articolo 48 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista in quanto “eredi” delle funzioni finora esercitate dai Consigli storici dell’Ordine nati nel 1963 e attivi dal 1965.
La riunione del Cnog proseguirà oggi per esaminare gli altri articoli del “Regolamento delle funzioni disciplinari” dall’ottavo al quattordicesimo (la bozza del testo è in allegato). Ai Consigli di disciplina potranno, come già accade, rivolgersi cittadini, giornalisti, gli stessi Ordini regionali, la Procura della Repubblica, la Procura generale nonchè il Garante della privacy, l’Agcom, l’Antitrust e la Consob, che si occupano di molteplici e diversi aspetti della professione di giornalista. L’Ordine oggi in sostanza ha due Consigli: quello storico che si occupa di formazione, esami di Stato e Albo, quello nascente che vigilerà sulla condotta degli iscritti. Sono due Consigli con pari dignità. C’è chi afferma che l’Ordine senza la disciplina ha perso la sua identità e il suo ruolo storico. Ma non è così. Il potere disciplinare resta sempre nell’ambito dell’Ordine, ma verrà esercitato presto da un particolare Consiglio istituito ad hoc dal Parlamento, che è l’arbitro anche delle professioni intellettuali e del loro funzionamento. Ha scritto al riguardo la Corte costituzionale nella sentenza 38/1997: “Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è opportuna l’istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.)”.