Vittorio Pasteris assolto dal reato di diffamazione nei confronti del presidente dell’Odg del Piemonte perché il fatto non costituisce reato

Il 13 febbraio 2017 il Tribunale di Torino ha assolto Vittorio Pasteris difeso dall’avocato Giovanni Giaretti “perché il fatto non costituisce reato” dall’accusa di diffamazione

in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 595 commi l, 2 e 3 c.p., 13 l. n. 47/1948scrivendo sul blog del proprio sito internet www.pasteris.it (comunicando quindi con più persone), offendeva la reputazione di Sinigaglia Alberto, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, nonché dello stesso Ordine  dei Giornalisti, denunciando varie scorrettezze e irregolarità nella gestione delle procedure di selezione (mediante bando e valutazione) dei tutor (giornalisti professionistij che sono affidatari di un incarico di supporto alla didattica, affermando in particolare: “Le graduatorie per la definizione dei tutor del master in giornalismo erano state gestite ad arte per fare in modo che i prescelti fossero quelli che la commissione voleva, non quelli che sarebbero stati ottenuti seguendo le regole del gioco. Una commissione che era sotto l’egida dell’Università di Torino, ma totalmente pilotata dal gruppo dirigente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte”; e ancora “…le cose non erano state realizzate secondo criteri di casualità matematica, ma costruendo una graduatoria secondo gli ordini di scuderia e poi attribuendo punteggi”. Con l’aggravante di aver offeso la reputazione di Sinigaglia Alberto e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte mediante l’attribuzione di un fatto determinato. Con l’ulteriore aggravante di aver recato l’offesa col mezzo della stampa o comunque di pubblicità.

In particolare si fa riferimento gli articoli di questo blog: Master in giornalismo di Torino: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca ,  Master in giornalismo di Torino: errare è umano, perseverare sarebbe diabolico , Perchè quest’anno non mi occupo del Master in giornalismo di Torino: meritocrazia, graduatorie e calcolo delle probabilità 

Il 15 maggio 2017 sono state diffuse le motivazioni della sentenza da cui si citano i passi salienti:

La notizia – punteggi dei vincitori del 2012, graduatorie e punteggi del concorso del 2013 e il fatto che i tredici vincitori fossero esattamente gli stessi, pur con punteggi diversi, nei due concorsi – è oggettivamente veritiera. Il giudizio espresso – per il 2012 – si fonda su argomenti, chiari per il lettore, di natura statistica, essendo effettivamente estremamente remote le probabilità di combinazioni numeriche dei voti espressi da tutti a ciascuno dei candidati portino ad un risultato sempre pari ad 80 punti per il primo della graduatoria e per i seguenti sempre apri ad un multiplo di 5, fino agli ultimi, distanziati sempre solo di un punto tra loro.
Di conseguenza, quanto Pasteris scrive nel 2013 costituisce la logica conseguenza della critica in allora espressa, in occasione dell’articolo relativo al concorso del 2012, nonché il corollario, uscite le graduatorie nuove, di quanto da lui ripreso nell’articolo di poco prima, in attesa di conoscere quelle del 2013.
Il passaggio forte – graduatorie costruite ‘non secondo criteri di casualità matematica ma costruendo una graduatoria secondo gli competenze richiesti … Dai dati disponibili desumo che … tutte le graduatorie sono stete realizzate compilando delle schede per ogni candidato suddivise per criterio di giudizio e relativo punteggio e poi somando i punteggi delle graduatorie. Attraverso questo sistema induttivo di costruzione delle graduatorie, il caso ha voluto che i primi delle graduatorie abbiano sempre avuto un punteggio pari a 80 punti, il secondo della graduatoria un punteggio pari ad un multiplo di 5 e in dei casi anche il terzo un punteggio multiplo di 5 distanziato a sua volta da un multiplo di 5 dai precedenti. A discendere poi se si passa nelle posizioni successive i candidati sono distanziati sempre solo di 1 punto’.

La sottolineatura riguarda il passaggio che costituisce il nucleo centrale dell’incriminazione non si pone, quindi, come affermazione isolata, immotivata e gratuita, quindi diffamatoria, ma è il logico sviluppo di una premessa fattuale costruita su dati veri, che vengono offerti al lettore perché possa anch’egli avere gli strumenti per condividere o meno un legittimo giudizio critico sulle modalità di formazione delle graduatorie.

Si tratta, quindi, opinione, chiaramente esplicitata come tale, non sganciata da un dato veritiero ed oggettivo e quindi assolutamente legittima nel campo della critica, in specie della critica politica o comunque afferente a problemi di gestione che riguardano argomenti di pubblico interesse.
Si tratta, in conclusione, di un tipico esercizio del diritto di critica (ancor più che di cronaca, come ben sottolinea nella memoria ex art. 121 c.p.p. la difesa tecnica di Pasteris, trattandosi di una pubblicazione su blog personale) offrendo dati precisi a sostegno delle proprie affermazioni, in un ambito in cui – di conseguenza – la risposta, in una dialettica critica di opinioni a confronto, non può che svilupparsi partendo dal dato di fatto denunciato per fornire, da parte della commissione che ha operato le selezioni.