La registrazione del blog non è obbligatoria ma vivamente consigliata. Almeno se si intende usufruire delle tutele costituzionali a protezione della stampa. Il tribunale di Milano prova a fare chiarezza sui vincoli a carico dei blogger e sottolinea come può essere eseguito il sequestro di un articolo uscito su un sito se il blog non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. A prendere posizione è stata l’XI sezione penale, come giudice del riesame, con ordinanza del 21 giugno, nella quale viene confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di parte di un articolo pubblicata su un sito di informazione politica.
Il tribunale ha, di fatto, seguito una sorta di equazione giuridica in base alla quale le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni su carta possono essere estese all’online solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione (che prevede, tra l’altro, l’indicazione del nome e del domicilio del direttore responsabile). Un adempimento che consente, per esempio, l’identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo in questo tutta la collettività dei lettori.
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