Ecco l’emendamento e i suoi maggiori contenuti
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Il pubblico ministero potrà chiedere di intercettare solo in presenza di «gravi indizi di colpevolezza». Basteranno i «sufficienti indizi», come previsto prima della riforma, solo in presenza di indagini su mafia e terrorismo e per i delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore ai 5 anni. Le intercettazioni richieste dal pm non potranno piu’ essere autorizzate da un solo giudice ma da un collegio di tre giudici con decreto motivato.Limiti di tempo
La intercettazioni possono durare per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, prorogabili di altri 15 giorni. Un’ulteriore proroga puo’ essere autorizzata «qualora siano emersi nuovi elementi». Per i delitti di mafia e criminalita’ organizzata la durata massima sale a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.